Nuovi obblighi per i condomìnii con la finanziaria 2020

Amministratore impazzito

Nuovi obblighi per i condomìnii con la finanziaria 2020

A partire da gennaio il versamento delle ritenute fiscali, per i lavoratori di imprese che eseguono appalti o erogano servizi, dovranno essere effettuati dai committenti


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il collegato della finanziaria 2020 (D.L. n. 124/2019) nel quale viene reintrodotta la solidarietà fiscale per i committenti.

Con il nuovo art. 17-bis nel Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene prevista l’estensione del reverse charge ad appalti e subappalti, relativamente a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, per la durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, quando il condomìnio affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori impiegati su quel cantiere, dovrà essere effettuato dal condominio.

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Quali sono quindi gli obblighi dei condomìni a partire da gennaio 2020:

  • I condomìni che affidano un servizio o la realizzazione di un’opera dovranno versare le ritenute fiscali trattenute dalle imprese, appaltatrici o subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati per quell’opera o servizio;
  • Le somme che le imprese sono tenute a versare ai lavo,ratori devono transitare su uno specifico conto bancario o postale che dovrà essere comunicato dal condomìnio;
  • Il condomìnio è tenuto a versare le somme ricevute entro 5 giorni mediante F24 e non potrà utilizzare proprie risorse a compensazione, comunicando l’avvenuto versamento tramite PEC;
  • Il condomìnio, al fine di verificare l’esattezza dei dati, dovrà ricevere tramite PEC i dettagli del versamento effettuato dall’impresa per conto dei lavoratori e riportanti il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato.
  • L’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal condomìnio. Dovranno inoltre essere comunicati i dati utili alla compilazione delle deleghe e quelli utili alla identificazione del bonifico collegato.

I condomìni sono responsabili del tempestivo versamento delle somme ricevute dalle imprese entro i limiti della somma dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese, e non corrisposti alla stessa data. Sono inoltre integralmente responsabili delle somme da versare se non hanno tempestivamente comunicato gli estremi del conto su sui le imprese devono effettuare i versamenti.

Per i condomìni che non effettuano i versamenti sono previste sanzioni fino al 30% delle somme non versate entro 90 giorni e si rischia pene da 6 mesi a 2 anni per versamenti non effettuati oltre i 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

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