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04 Dic 2016

Convocare l’assemblea ed evitare che diventi infinta…

Le prescizioni previcte dal codice civile  nell’invio dell’avviso


Il Codice civile prevede che l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

Capita però spesso che nell’arco dell’assemblea non si riesca ad esaurire gli argomenti all’ordine del giorno, questo comporta di doverla riconvocare, dovendo nuovamente coinvolgere anche chi era assente durante la riunione e rispettando l’obbligo del termine dei 5 giorni. Anche perché il mancato rispetto dell’obbligo renderebbe annullabili le deliberazioni.

Per evitare questo, nell’avviso di convocazione andrà previsto che qualora l’ordine del giorno non fosse esaurito, sarà ripreso nell’ora e nel luogo indicati. Sempre secondo l’art. 66 delle d.a. del C.c., “l’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituita.”

Ad ogni modo, per evitare che l’assemblea si protragga all’infinito è possibile far votare un limite alla durata degli interventi.

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