Tag: regolamento condominiale

15 Set 2025

L’assemblea condominiale può sanzionare i condomini morosi? Cosa stabilisce la Cassazione e la normativa vigente

Nuova sentenza della Cassazione chiarisce che l’assemblea può approvare multe anche per chi non paga le spese condominiali, ma solo nei limiti previsti dalla legge e con specifiche condizioni

In molti condomini la morosità è un problema annoso che mina la serenità della convivenza e la gestione economica dell’edificio: quando uno o più proprietari non versano la loro quota per le spese comuni, chi paga davvero il prezzo? Recentemente, una pronuncia della Cassazione ha acceso un faro su un tema controverso: l’assemblea condominiale ha titolo per imporre una sanzione pecuniaria ai condomini morosi? E se sì, in che misura e con quali vincoli? Il chiarimento risulta di grande importanza per amministratori e condomini, perché tocca i fondamentali della convivenza condominiale, tra obblighi statutari, diritti di proprietà e regole di convivenza.

Che cosa dice la normativa attuale
Il punto di partenza è l’art. 70 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, che disciplina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni al regolamento di condominio. In particolare, la norma stabilisce che:

  • il regolamento può prevedere, come sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro, che può arrivare a 800 euro in caso di recidiva;

  • l’irrogazione della sanzione deve essere deliberata dall’assemblea;

  • la deliberazione richiede le maggioranze previste dal secondo comma dell’art. 1136 c.c., cioè almeno la maggioranza dei partecipanti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio.

Cosa s’intende per “infrazione al regolamento condominiale”
La normativa si riferisce esplicitamente alle infrazioni al regolamento: rumori molesti, uso improprio delle parti comuni, orari, decoro, animali, ecc. Ciò che non è del tutto pacifico è se la morosità – ovvero il mancato pagamento delle quote condominiali – possa essere qualificata come “infrazione del regolamento” ai fini dell’applicazione di una multa.

La recente sentenza della Cassazione
La Cassazione ha precisato che sì: l’assemblea può deliberare sanzioni pecuniarie anche nei confronti dei condomini morosi. Tuttavia, questa possibilità è soggetta a limiti rigorosi, affinché non si violino i diritti di proprietà, non si trasformi una mera obbligazione patrimoniale (già prevista dalla legge) in una sanzione non ammessa senza consenso, e non si assuma che ogni inadempimento possa essere punito come infrazione regolamentare. È importante che la sanzione sia prevista dal regolamento, che rispetti le maggioranze assembleari e che non sia in contrasto con norme inderogabili.

Cosa cambia per i condomini morosi

  • Se il regolamento condominiale prevede la sanzione per morosità (o se si concorda unanimemente in assemblea), il condomino inadempiente può vedersi attribuire non solo l’obbligo di pagamento della quota, ma anche una multa.

  • Le sanzioni non possono essere arbitrarie: devono rispettare il tetto di legge (200 / 800 euro), la procedura deliberativa delle maggioranze previste e non devono violare norme superiori.

  • Motivo di contesa può sorgere nel definirla come “infrazione” del regolamento: se il regolamento non la contempla esplicitamente, rischia di essere impugnata.

Strumenti alternativi e obblighi dell’amministratore
Anche senza sanzioni pecuniarie, il condominio dispone di altri strumenti legali per il recupero delle spese non pagate:

  • l’amministratore può promuovere decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile;

  • può attivare procedure giudiziali per il recupero forzoso del credito;

  • può sospendere l’uso di servizi comuni separatamente godibili, nei casi previsti dalla legge;

  • è tenuto a curare l’osservanza del regolamento e la trasparenza nella contabilità, adottando misure per arginare la morosità.

Criticità e limiti pratici

  • Se il condomino moroso si trova in reale difficoltà economica, la multa può risultare un aggravio eccessivo e controproducente.

  • Il regolamento condominiale deve essere chiaro e contenere la previsione della sanzione già prima dell’infrazione.

  • Le decisioni assembleari che incidono su diritti individuali dei condomini (anche morosi) possono essere impugnate entro termini specifici.

Normativa di riferimento:

    • Art. 70 disp. att. c.c. – Sanzioni per le infrazioni al regolamento condominiale

    • Art. 1136 c.c. – Maggioranze per le deliberazioni dell’assemblea

    • Art. 63 disp. att. c.c. – Decreto ingiuntivo per il recupero dei contributi condominiali

    • Art. 1138 c.c. – Regolamento di condominio

    • Art. 1123 c.c. – Ripartizione delle spese

La recente pronuncia della Cassazione ribadisce un principio importante: l’assemblea condominiale, nel rispetto della legge, può sanzionare i condomini che non versano la loro quota di spese comuni. Ma non si tratta di un potere illimitato: serve un regolamento chiaro, una previsione esplicita, e il rispetto delle maggioranze e dei tetti stabiliti per legge. Per amministratori e condomini è il momento di verificare i regolamenti, aggiornare le delibere, e costruire trasparenza, per evitare conflitti futuri.

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28 Ago 2025

Assemblea di condominio: chi decide l’ordine del giorno e cosa può fare il singolo condomino

L’amministratore ha il controllo quasi assoluto sull’assemblea condominiale. Scopri come funziona davvero l’ordine del giorno, quali diritti hanno i residenti e quali strumenti legali esistono per far valere le proprie richieste.

Molti immaginano l’assemblea condominiale come un luogo di partecipazione democratica, dove ogni condomino può esprimersi liberamente e vedere trattate le proprie richieste. In realtà, la normativa e la giurisprudenza attribuiscono all’amministratore un potere molto ampio, soprattutto nella definizione dell’ordine del giorno.
Il singolo residente ha possibilità ridotte e, per incidere davvero, deve ricorrere a procedure collettive e formali.

Convocazione dell’assemblea condominiale

Contrariamente alla percezione comune, l’assemblea non è uno spazio di piena democrazia. L’amministratore ha il controllo totale sull’ordine del giorno e non è obbligato a inserire gli argomenti richiesti dai singoli condomini.
Per far valere le proprie istanze, i residenti devono ricorrere a una procedura formale prevista dalla legge, che trasforma un diritto apparentemente semplice in un percorso complesso e collettivo.

Il singolo condomino può imporre un argomento?

La risposta è no. La legge e la giurisprudenza non attribuiscono al singolo condomino alcun potere di imporre all’amministratore la trattazione di una questione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26336 del 2008, ha chiarito che l’amministratore non commette alcuna violazione se rifiuta l’inserimento di un punto proposto da un solo residente.
Questo principio sancisce un potere di filtro quasi totale in capo all’amministratore, che diventa arbitro esclusivo di ciò che merita di essere discusso. Persino i consiglieri condominiali possono essere ignorati.

L’unica procedura per forzare l’ordine del giorno

Esiste un’unica strada per obbligare l’amministratore a trattare un argomento: la procedura prevista dall’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile.
La legge stabilisce che la richiesta diventa vincolante solo se proviene da almeno due condomini che rappresentino insieme un sesto del valore millesimale dell’edificio.
Non si tratta di un atto semplice: richiede coordinamento, conoscenza delle quote e volontà condivisa, ostacoli che rendono difficile agire in modo individuale.

Cosa rischia l’amministratore se ignora la richiesta formale

Se l’amministratore ignora le richieste informali non subisce alcuna conseguenza. Ma se omette di dare seguito a una richiesta presentata nei termini dell’articolo 66, la situazione cambia radicalmente.
In questo caso, ha dieci giorni di tempo per convocare l’assemblea. Se non lo fa, i condomini possono procedere autonomamente alla convocazione e la sua inerzia rappresenta una grave irregolarità.
Le conseguenze possono essere pesanti: revoca giudiziale, responsabilità per inadempimento, richieste di risarcimento danni, fino alla perdita definitiva dell’incarico.

Il ruolo del punto “varie ed eventuali”

Molti condomini pensano di poter utilizzare il punto “varie ed eventuali” per portare all’attenzione dell’assemblea le proprie questioni. In realtà, questo spazio ha un valore soltanto programmatico o di confronto, ma non consente di prendere decisioni vincolanti.
Il Tribunale di Napoli ha chiarito che può essere usato solo come momento di discussione, una sorta di “question time” senza effetti pratici.
Qualsiasi tema rilevante che emerga in questa sede dovrà comunque essere inserito nell’ordine del giorno di una successiva assemblea per essere discusso e votato.

Normativa di riferimento

  • Articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile

  • Sentenza Corte di Cassazione, n. 26336/2008

  • Sentenza Tribunale di Napoli (sul punto “varie ed eventuali”)

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14 Apr 2020

Il regolamento può limitare i diritti dei condòmini?

Regolamento contrattuale e regolamento assembleare: in cosa differiscono?


Secondo quanto stabilito dall’Art. 1138 del c.c. ogni condomìnio, con più di dieci condòmini, deve essere dotato di un regolamento. Va redatto in forma scritta e deve contenere regole relative all’uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese, le norme relative all’amministratore e alla tutela del decoro architettonico.

Il regolamento di condominio è il documento con il quale si stabiliscono le regole generali che condizionano la vita di tutti i condòmini, all’interno del quale vengono elencate le parti comuni dell’edifico e stabilite regole di gestione che valgono anche per l’amministratore di condominio.

Le stesse regole possono essere rafforzate prevedendo sanzioni per chi non le rispetta.

Alla firma dell’atto di compravendita il proprietario dichiara di accettare il regolamento di condominio allegato, che può essere di natura contrattuale, interno o esterno, o assembleare.

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Al moneto della nascita del condominio, con l’atto di compravendita di un appartamento ad un altro soggetto, il costruttore redige e allega all’atto il regolamento condominiale contrattuale esterno. Lo stesso può essere approvato dall’assemblea, ma solo con voto unanime per essere efficace verso tutti i condòmini. In questo caso si tratto di un regolamento contrattuale interno.

Se fosse obbligatorio, e il condomìno ne fosse sprovvisto, qualsiasi condòmino può prendersi l’incombenza di far approvare un regolamento di natura assembleare. In questo caso, per l’approvazione è necessaria la maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà dei millesimi.

La differenza fondamentale tra il regolamento di natura contrattuale e quello di natura assembleare è che il primo può limitare i diritti dei condòmini, il secondo no.

Mentre il primo può, ad esempio, imporre il divieto di modificare la destinazione delle proprietà esclusiva, per il secondo non sarà possibile. In assemblea, e con le maggioranze previste dall’art. 1136 del c.c. secondo comma, potranno però essere modificati gli articoli di natura regolamentare.

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La differenza sostanziale quindi tra un regolamento di natura contrattuale e quello di natura assembleare, è la legittimazione, mediante approvazione, che nel primo riguarda l’unanimità e nel secondo la maggioranza.

Prevedere quindi la limitazione dei diritti dei condomini in un regolamento di natura assembleare comporterebbe una violazione. I condòmini dissenzienti o assenti possono impugnare, presso il tribunale, la delibera di approvazione entro 30 giorni da quando ne hanno notizia.

Nel caso in cui sia obbligatorio un regolamento di condominio, e non si riesca ad approvarlo in assemblea, ogni condomino può fare ricorso al giudice per l’approvazione di un regolamento giudiziale.

A seguito della riforma del 2012, non è possibile prevedere all’interno del regolamento norme che vietino il possesso di animali da compagnia.

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10 Mag 2017
Rumore molesto in condominio

Immissioni rumorose in condominio, cosa prevede la legge

Quello delle “immissione rumorose” è un problema particolarmente avvertito in condominio che sfocia spesso in dispute legali che contribuiscono ad intasare i tribunali.


È evidente che in caso di rumori molesti in condominio bisogna valutare quando viene superata la “normale tollerabilità”, tenendo conto del contesto, del regolamento condominiale, della destinazione d’uso urbanistico e della salvaguardia di un bene assoluto come la salute.

Se vengono superati i limiti previsti dalle specifiche normative, l’immissione rumorosa è illecita e in questo caso il giudice può imporre i mezzi (es. coibentazione, insonorizzazione, etc) necessari a riportare nei limiti previsti dalla legge, l’immissione rumorosa.

Per ovviare a queste problematiche il legislatore è intervento negli anni dando precise direttive nella determinazione dei requisiti acustici degli edifici che riportiamo in sintesi di seguito.

  • La legge n. 447 /95 prevede la “determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore” (art. 3 “Competenze dello Stato”, comma 1, lettera e).
  • Il provvedimento statale esecutivo di questa disposizione della legge è il DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Questo decreto, in relazione alle diverse tipologie edilizie, stabilisce le caratteristiche acustiche in opera degli elementi strutturali dell’edificio e degli impianti tecnologici di servizio dell’edificio stesso.
  • Il DPCM 5/12/97 si applica a tutti gli edifici in cui il rilascio della concessione edilizia è avvenuto dopo il 20 febbraio 1998, quindi non conta la data dell’ultimazione dei lavori.
  • Secondo quanto indicato dal DPCM 5/12/1997, i componenti degli edifici, le partizioni orizzontali e verticali e gli impianti devono essere in grado di soddisfare ai valori fissati, riportati nelle tabelle A e B del citato decreto.

Con la Legge Quadro n° 447 del 26 Ottobre 1995, tutti i comuni sono stati obbligati a dotarsi di un regolamento acustico col quale sono state tipizzate le varie zone definendo dei precisi parametri da rispettare. (Es. isolamento acustico di una facciata D2m,nT,w 40 dB – isolamento acustico di un elemento di separazione fra due elementi residenziali Rw 50 dB)

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A questo proposito riportiamo anche

L’ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PARMA PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

 Art. 4 LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERE 1

  1. L’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l’esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l’impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
  2. Durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all’aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
  3. Ai cantieri operanti all’interno degli edifici si applica il limite LAeq = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell’ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
  1. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l’impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell’attività;
  2. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
  3. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

 Art. 5

ATTIVITÀ DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI ORARIO E DI RUMORE 1

  • Nelle attività di cantiere, il rispetto dei limiti di orario e di rumore, indicati al precedente articolo 4, è oggetto di apposita dichiarazione da presentarsi all’Amministrazione Comunale: 5 a) nel caso in cui l’attività di cantiere riguardi un intervento soggetto a DIA, contestualmente al deposito della DIA; b) nel caso in cui l’attività di cantiere riguardi un intervento soggetto a Permesso di Costruire, contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 6

ATTIVITÀ DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI RUMORE E DI ORARIOPROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI 1

  1. Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, superino i limiti di rumore e/o di orari di cui al precedente articolo 4, il proprietario o comunque l’avente titolo, devono richiedere specifica autorizzazione all’Amministrazione Comunale, da rilasciarsi entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza regolare e completa, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.
  2. Nel caso in cui l’attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o l’avente titolo devono richiedere all’Amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della sua scadenza, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.
  3. Qualora l’attività di cantiere non inizi nel periodo autorizzato, il proprietario o l’avente titolo devono trasmettere all’Amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con l’indicazione delle date di inizio e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni precedentemente concessi con l’autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 11

CRITERI E LIMITI 1

MACCHINE DA GIARDINO

  • L’uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L’impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l’inquinamento acustico anche con l’utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

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