L’Amministratore è responsabile come il datore di lavoro
Condominio e sicurezza: secondo le più recenti interpretazioni, il condominio va considerato come un vero è proprio luogo di lavoro in cui prestano la loro opera soggetti diversi: portiere, giardiniere, addetti alle pulizie, lavoratori temporanei, aziende e addetti alla manutenzione, di conseguenza, vanno applicate le norme sulla sicurezza sul lavoro.
Se il condominio è gestito da un amministratore, su questo ricadono le attribuzioni è responsabilità tipiche del datore di lavoro nei confronti dei soggetti che prestano la loro opera e attività nell’ambito condominiale. Nel caso quindi che l’amministratore segua più condomini e che si avvalga di un collaboratore per il coordinamento, su questa figura ricadono le competenze di un “dirigente per la sicurezza”.
Se l’amministratore si trova a coordinare, anche non simultaneamente, l’esecuzione di lavori nel condominio, che comportino la presenza di soggetti e aziende di varia natura, sarà sua responsabilità verificare che siano rispettati i requisiti professionali e redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) coordinandosi coi i singoli datori di lavoro e con chi si occupa della prevenzione e protezione delle singole imprese. Ogni azienda o lavoratore autonomo è obbligata a produrre un documento in cui illustri il rischio introdotto nell’ambito lavorativo e quali sono le possibili interferenze con le altre aziende che contestualmente svolgono altri lavori.
In mancanza dell’amministratore, sono gli stessi condomini a dover assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08.
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