Tag: ascensore

03 Mar 2017

Le regole da rispettare con i cani in ascensore …

Alcuni principi di civile convivenza per un pacifico utilizzo di un bene comune fondamentale


Come per gli altri beni comuni del condominio, tutti i condòmini hanno il diritto di utilizzare l’ascensore, purché non ne limitino l’uso agli altri o non ne alterino la destinazione d’uso (art. 1102 del c.c.).

Per una più serena convivenza, i condomini sono dotati, e sono obbligati quando i condòmini sono più di dieci, di un regolamento condominiale che può essere di natura contrattuale o assembleare e che regola e disciplina l’uso delle cose comuni come, appunto, l’ascensore.

Anche se il regolamento è di natura contrattuale, in genere redatto dal costruttore, le norme in esso contenute, e di natura regolamentare, possono essere sempre modificate con la maggioranza ordinaria (secondo comma Art. 1136 del c.c.).

La recente legge di riforma ha poi stabilito che le norme regolamentari del condominio non possono vietare il possesso di animali domestici (Art. 1138 c.c. ultimo comma), di conseguenza, non si può impedire al condomino di utilizzare un bene comune come l’ascensore in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

È chiaro a questo punto che le norme che regolano, da parte dei padroni, l’utilizzo dell’ascensore col proprio cane, sono normali regole di convivenza civile, e che l’uso non deve arrecare pregiudizio e disturbo agli altri condomini.

Alcune regole di base da seguire:

  • Se l’ascensore agita il cane, evitare di usarlo, per fare in modo che non disturbi gli altri condomini abbaiando;
  • Mantenere l’ascensore in ordine e pulito;
  • Tenere il cane legato al guinzaglio e con la museruola;
  • Non utilizzare l’ascensore con condomini infastiditi dalla presenza del cane.

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21 Dic 2016

Come ripartire le spese per scale e ascensore?

La tabella scale ascensore è formata tenendo conto dei principi enunciati dal c.c.


La ripartizione delle spese delle scale e dell’ascensore sono regolate dall’art. 1124 del c.c. il quale dispone che “Le scale e gli ascensori sono manutenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per metà in misura esclusiva proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.

Per la ripartizione della metà della spesa in ragione dell’altezza si considerano come piani “le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari qualora non siano di proprietà comune”.

La norma stabilisce questo principio generale che può essere validamente derogato solo da apposita convenzione sottoscritta da tutti i partecipanti al condominio.

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