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26 Gen 2021

Legge di bilancio 2021 e le novità per il superbonus 110% in condominio

Fino a quando è possibile usufruire del superbons 110 %? Quali sono le detrazioni fiscali? Cosa si intende per edificio funzionalmente indipendente?


In questo breve articolo cercheremo di esporre in forma sintetica le novità in tema di bonus fiscali e superbonus 110%, che coinvolgono il condominio, previsti dalla legge di bilancio per il 2021.

L’obiettivo dichiarato è quello di spingere il paese nella direzione di una rivoluzione “verde”, e la cosa è strettamente collegata con gli investimenti nel settore dell’edilizia che sono notevolmente alimentati dall’introduzione del Superbonus 110%, misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicuri gli edifici.

Come è ormai ampiamente noto il meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini.

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Proroga Superbonus 110%

Viene prorogata di sei mesi la scadenza dei termini per il Superbonus 110%. Dal 31 dicembre di quest’anno si slitta fino al 30 giugno 2022.
Nel caso dei condomini, un’ulteriore proroga di sei mesi è possibile se entro tale data sono stati ultimati almeno il 60 % dei lavori, arrivando così al 31 dicembre 2022.
Per gli istituti IACP che al 31 dicembre 2022 abbiano ultimato almeno il 60 % dei lavori i termini sono prorogati fino al 30 giugno 2023.

Conferma della moneta fiscale

La legge di bilancio 2021 conferma la possibilità di utilizzare la così detta “moneta fiscale”, la possibilità cioè di usufruire, in alternativa alle detrazioni fiscali, dello sconto in fattura o la della cessione del credito.

Tale possibilità viene confermata, oltre che per il superbonus al 110 %, anche per tutti gli altri bonus normalmente previsti e che vengono confermati:

  • Ecobonus;
  • Bonus ristrutturazioni;
  • Sismabonus;
  • Bonus facciate.

Le detrazioni fiscali

Gli importi spesi sono detraibili in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e, per le spese sostenute nel 2022, in quattro quote annuale di pari importo.

Per gli edifici con unico proprietario

Viene chiarito che per gli edifici plurifamiliari saranno ammessi al beneficio proprietari di immobili da 2 a 4 unità immobiliari anche di un unico proprietario o in comproprietà con altre persone fisiche.

Edifici funzionalmente indipendenti

Viene chiarito che un edificio è funzionalmente indipendente se dotato di impianti esclusi per approvvigionamento idrico indipendente, gas, energia elettrico, climatizzazione invernale e uno o più accessi esclusivi all’immobile.

Superbonus 110 % esteso anche agli edifici fatiscenti, tetti, barriere architettoniche, pannelli fotovoltaici sulle pertinenze

Viene definita la coibentazione del tetto come intervento trainante e possono essere trainati gli interventi collegati.

E’ possibile far accedere al beneficio immobili sprovvisti di Ape, tetto, muri perimetrali (edifico collabente cioè un fabbricato che non è più agibile o idoneo alla funzione per cui era stato costruito) sempre che con l’intervento venga raggiunga una classe energetica di fascia almeno A.
Si estende la possibilità di accedere alle agevolazioni anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche e specifica che anche i pannelli fotovoltaici installati sulle pertinenze possono accedere al beneficio.

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Colonnine di ricarica auto elettriche

Le colonnine di ricarica delle auto elettriche negli edifici sono ammessi a superbonus se realizzati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.
Per questi interventi sono previste le seguenti agevolazioni economiche:
– 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
– 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.
La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.

Quorum deliberativi

Sono ritenute valide le deliberazioni dell’assemblea condominiale, riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli stessi, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, che siano state prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Inoltre sono valide le deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, con gli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Sismabonus

La legge di bilancio 2021 prevede che possano accedere al sismabonus tutti gli immobili da ricostruire in seguito a sisma dal 2008, a patto che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza nella zona.

La legge di bilancio conferma inoltre il bonus verde e introduce il bonus acqua.

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07 Ago 2020

Cosa cambia per il Superbonus al 110% con il decreto attuativo

Quali sono le modifiche introdotte rispetto al testo originale?


Il 16 luglio 2020 il Senato ha approvato definitivamente il Decreto Rilancio e, con la contestuale conversione nel Decreto Legge 34/2020, il Superbonus al 110% è diventato realtà. Il decreto attuativo ha però comportato alcune modifiche rispetto al testo originario, con alcuni cambiamenti nelle modalità di accesso agli incentivi e ai tetti di spesa ammessi.  

Interventi trainanti

La versione definitiva del Decreto Legge 34/2020 mantiene inalterate gran parte delle misure già previste nella stesura del decreto. Sono stati individuati quattro “interventi trainanti” che permettono di accedere agli incentivi fino al 110%.

Questi comprendono: 

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro dell’edificio, per un’incidenza pari o superiore al 25% della superficie disperdente lorda. In altre parole, si tratta dell’installazione di un cappotto termico per il miglioramento delle performance energetiche dello stabile. Rispetto alla prima stesura del testo, vengono incluse anche le superfici inclinate degli edifici; 
  • Interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti, con soluzioni centralizzate idonee al riscaldamento, al raffrescamento e alla fornitura di acqua calda sanitaria. Queste possono essere a condensazione, purché di classe energetica A, a pompa di calore, ibridi o geotermiche, inoltre possono essere abbinate all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo; 
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, purché dotati di uno o più accessi autonomi, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti idonei al riscaldamento, al raffrescamento o alla fornitura di acqua calda sanitaria. Anche in questo caso, si potranno scegliere sistemi a condensazione di classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici, anche in abbinamento a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo; 
  • interventi per l’implementazione di misure antisismiche, inclusi i sistemi di monitoraggio continuo strutturale degli edifici, purché in aggiunta agli interventi di miglioramento antisismico dello stabile. 

L’installazione  di fotovoltaico, sia per la produzione di energia che di acqua calda, possono rientrare nel Superbonus al 110% se abbinati alle altre misure di efficientamento energetico previste dal decreto. Lo stesso vale per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche. 

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Cambiano i tetti di spesa e i beneficiari

Viene modificata platea dei beneficiari degli incentivi e i tetti massimi di spesa. La prima novità riguarda l’esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso, ovvero l’A/1, l’A/8 e l’A/9. 

Per l’isolamento termico delle superfici esterne degli edifici, l’agevolazione è prevista per gli interi edifici o le singole unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, purché con accesso indipendente, per i seguenti tetti di spesa: 

  • fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, purché con accesso indipendente; 
  • fino a 40.000 euro, moltiplicabili per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio, fino a un massimo di otto unità immobiliari; 
  • fino a 30.000 euro per tutte le unità in edifici con più di otto unità immobiliari. 

Per la sostituzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda all’interno dei condomini, per i seguenti tetti di spesa:

  • fino a 20.000 euro per singola unità immobiliare, moltiplicabili per il numero di unità che compongono l’edificio, per un massimo di otto; 
  • fino a 15.000 euro per singola unità immobiliare per gli edifici con più di otto unità. 

Per gli edifici unifamiliari, o inseriti in unità immobiliari purché con accesso autonomo, le stesse misure prevedono una soglia massima di 30.000 euro. Invece il Sismabonus prevede il recupero del 110% della spesa, o del 90% di eventuali polizze contro eventi calamitosi, per tutti gli edifici, purché in zona sismica 1,2 e 3. 

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Requisiti, tempistiche e modalità di detrazione

L’agevolazione per l’accesso al Superbonus al 110% sarà valida per i lavori sostenuti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Sarà necessario rispettare due principali requisiti:

Raggiungere un miglioramento di due classi energetiche per l’edificio condominiale o per le singole unità immobiliari, anche se inserite in edifici plurifamiliari purché dotate di accesso indipendente. Sarà necessario presentare l’attestato di prestazione energetica APE, da certificare sia prima che dopo l’intervento migliorativo. Le misure sono estese anche alle seconde case. 

Le modalità di riscossione rimangono quelle annunciate ormai diverse settimane fa. Il bonus potrà essere ottenuto sotto forma di detrazione fiscale, da incassare in cinque rate annuali, oppure si può approfittare della cessione del credito direttamente alla società che eseguirà i lavori. In questo caso, si potrà approfittare di uno sconto immediato in fattura, senza dover quindi anticipare denaro per coprire le spese. 

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