Cosa cambia per il Superbonus al 110% con il decreto attuativo
Quali sono le modifiche introdotte rispetto al testo originale?
Il 16 luglio 2020 il Senato ha approvato definitivamente il Decreto Rilancio e, con la contestuale conversione nel Decreto Legge 34/2020, il Superbonus al 110% è diventato realtà. Il decreto attuativo ha però comportato alcune modifiche rispetto al testo originario, con alcuni cambiamenti nelle modalità di accesso agli incentivi e ai tetti di spesa ammessi.
Interventi trainanti
La versione definitiva del Decreto Legge 34/2020 mantiene inalterate gran parte delle misure già previste nella stesura del decreto. Sono stati individuati quattro “interventi trainanti” che permettono di accedere agli incentivi fino al 110%.
Questi comprendono:
- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro dell’edificio, per un’incidenza pari o superiore al 25% della superficie disperdente lorda. In altre parole, si tratta dell’installazione di un cappotto termico per il miglioramento delle performance energetiche dello stabile. Rispetto alla prima stesura del testo, vengono incluse anche le superfici inclinate degli edifici;
- Interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti, con soluzioni centralizzate idonee al riscaldamento, al raffrescamento e alla fornitura di acqua calda sanitaria. Queste possono essere a condensazione, purché di classe energetica A, a pompa di calore, ibridi o geotermiche, inoltre possono essere abbinate all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, purché dotati di uno o più accessi autonomi, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti idonei al riscaldamento, al raffrescamento o alla fornitura di acqua calda sanitaria. Anche in questo caso, si potranno scegliere sistemi a condensazione di classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici, anche in abbinamento a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- interventi per l’implementazione di misure antisismiche, inclusi i sistemi di monitoraggio continuo strutturale degli edifici, purché in aggiunta agli interventi di miglioramento antisismico dello stabile.
L’installazione di fotovoltaico, sia per la produzione di energia che di acqua calda, possono rientrare nel Superbonus al 110% se abbinati alle altre misure di efficientamento energetico previste dal decreto. Lo stesso vale per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche.
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Cambiano i tetti di spesa e i beneficiari
Viene modificata platea dei beneficiari degli incentivi e i tetti massimi di spesa. La prima novità riguarda l’esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso, ovvero l’A/1, l’A/8 e l’A/9.
Per l’isolamento termico delle superfici esterne degli edifici, l’agevolazione è prevista per gli interi edifici o le singole unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, purché con accesso indipendente, per i seguenti tetti di spesa:
- fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, purché con accesso indipendente;
- fino a 40.000 euro, moltiplicabili per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio, fino a un massimo di otto unità immobiliari;
- fino a 30.000 euro per tutte le unità in edifici con più di otto unità immobiliari.
Per la sostituzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda all’interno dei condomini, per i seguenti tetti di spesa:
- fino a 20.000 euro per singola unità immobiliare, moltiplicabili per il numero di unità che compongono l’edificio, per un massimo di otto;
- fino a 15.000 euro per singola unità immobiliare per gli edifici con più di otto unità.
Per gli edifici unifamiliari, o inseriti in unità immobiliari purché con accesso autonomo, le stesse misure prevedono una soglia massima di 30.000 euro. Invece il Sismabonus prevede il recupero del 110% della spesa, o del 90% di eventuali polizze contro eventi calamitosi, per tutti gli edifici, purché in zona sismica 1,2 e 3.
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Requisiti, tempistiche e modalità di detrazione
L’agevolazione per l’accesso al Superbonus al 110% sarà valida per i lavori sostenuti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Sarà necessario rispettare due principali requisiti:
Raggiungere un miglioramento di due classi energetiche per l’edificio condominiale o per le singole unità immobiliari, anche se inserite in edifici plurifamiliari purché dotate di accesso indipendente. Sarà necessario presentare l’attestato di prestazione energetica APE, da certificare sia prima che dopo l’intervento migliorativo. Le misure sono estese anche alle seconde case.
Le modalità di riscossione rimangono quelle annunciate ormai diverse settimane fa. Il bonus potrà essere ottenuto sotto forma di detrazione fiscale, da incassare in cinque rate annuali, oppure si può approfittare della cessione del credito direttamente alla società che eseguirà i lavori. In questo caso, si potrà approfittare di uno sconto immediato in fattura, senza dover quindi anticipare denaro per coprire le spese.
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