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07 Gen 2019
Amministratore di condominio infedele

L’Amministratore e l’appropriazione indebita

Tema purtroppo di attualità, quando a compiere questo reato è l’amministratore di condominio, si dovrebbe procedere d’ufficio (art. 646 del cod. pen.)


Le recenti notizie di cronaca di appropriazione indebita hanno portato alla luce, nuovamente, il comportamento penalmente rilevante, tenuto da alcuni amministratori, che hanno destinato le somme raccolte per il pagamento delle bollette del riscaldamento a non meglio identificati usi. Tali comportamenti hanno eco negativo su tutta la categoria che, già abitualmente, deve difendersi dai luoghi comuni che si diffondono a causa della scellerata condotta di alcuni “professionisti”.

Gli amministratori di condominio che operano a livello nazionale fanno parte, in genere, di queste quatto categorie:

  • Professionisti, iscritti ad un ordine professionale, che esercitano regolarmente la loro attività affiancandola a quella di amministratore condominiale;
  • Amministratori condominiali professionisti iscritti ad una associazione di categoria. Attualmente esistono 52 associazioni e di queste solo 17 sono iscritte al MISE (I.A.C. – A.IM.A. – A.L.A.C. – A.N.A.C.I. – A.N.A.I. – A.N.A.P.I. – A.R.A.I. – A.R.CO. – APAC – CONF.A.I. – F.N.A. – Gesticond – M.A.P.I. – REVCOND – SESAMO – UNAI);
  • Amministratori condominiali professionisti non iscritti ad alcuna associazione;
  • Amministratori di condominio interni, in genere si tratta di uno dei condòmini che esercita la funzione nel proprio condominio.

Non è semplice, per i condòmini alla ricerca di un amministratore, individuare un professionista serio e affidabile. In un lavoro dove l’acquisizione dei “clienti” avviene prevalentemente attraverso il passaparola, diventa importante il ruolo delle associazioni di categoria, che dovrebbero difendere i professionisti seri diffondendo una diversa cultura dell’amministrazione condominiale anche nei confronti degli stessi condòmini. Sono questi infatti a esercitare il controllo finale sull’operato dell’amministratore, e dovrebbero essere più consapevoli dei propri diritti, specie quando viene affidato un mandato per la gestione del proprio patrimonio.

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Ma cosa succede quando l’amministratore disonesto di appropria dei fondi del condominio.

In questo caso si applica il codice penale ed in particolare l’art. 646:

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624] altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 29] (1).

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [c.c. 1783], la pena è aumentata [c.p. 64].

[Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61 [c.p. 649] (2)] (3)

Nel caso dell’amministratore di condominio si procede d’ufficio perché, approfittando del proprio ruolo, e dell’autorità che gli è stata conferita, usa i fondi del condominio, o le cose, come se fossero sue ed agisce nel proprio interesse, o di altri, per trarne, o far conseguire, un ingiusto profitto.

L’amministratore, che è legato al condominio da un vincolo di mandato, raccoglie i fondi, deliberati dall’assemblea, al fine di eseguire specifici pagamenti o per provvedere alle spese della gestione condominiale.

Le somme versate sono quindi vincolate ad una specifica destinazione che è stata stabilita e deliberate dall’assemblea condominiale. L’amministratore è inoltre tenuto a rendicontare le spese e alla restituzione delle somme utilizzate senza un giustificativo.

Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante” Sez. II, sent. n. 23347 del 3 maggio 2016; nello stesso senso Sez. II, sent. n. 50156 del 25 novembre 2015) (Cass. pen., sent. n. 31322/2017).

L’amministratore commette un illecito anche qualora, allo scopo di coprire perdite che si verificano in altri condomìni da lui gestiti, trasferisca fondi di proprietà di un condominio ad un altro.

L’amministratore risponde quindi del reato di appropriazione indebita, aggravata dal ruolo che ricopre e che gli è stato conferito.

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