Tag: ascensore condominio

02 Set 2025

Condominio: anche i negozi al piano terra devono pagare le spese delle scale

La legge e la Cassazione chiariscono: l’obbligo di contribuzione riguarda tutti i condomini, anche i locali con accesso indipendente, salvo il caso del condominio parziale

Un negozio al piano terra, dotato di ingresso autonomo dalla strada, può ritenersi esentato dal pagamento delle spese condominiali relative a scale, androne e ascensore? A emergere con chiarezza è che, in base alla normativa e alla costante giurisprudenza, anche i locali con accesso indipendente devono generalmente contribuire a tali spese.

Il quadro normativo di riferimento

1. Parti comuni e obbligo di contribuzione
L’articolo 1117 del Codice Civile stabilisce che scale, androne e ascensore sono parti comuni dell’edificio, salvo diversa indicazione nel titolo.
Inoltre, l’articolo 1118 prevede che il condomino non può rinunciare ai diritti sulle parti comuni né evitare il relativo onere contributivo anche cambiando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare.

2. Ripartizione delle spese – Principio generale (art. 1123 c.c.)
L’articolo 1123 stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni sono ripartite tra i condomini in proporzione al valore della proprietà, salvo diversa convenzione tra le parti.
Quando le parti comuni servono in misura diversa i condominii, le spese si suddividono in proporzione all’uso che ciascuno può farne.

3. Scale e ascensori – Deroga speciale (art. 1124 c.c.)
L’articolo 1124 introduce una disciplina specifica: le spese per manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori sono suddivise per metà in base ai millesimi di proprietà, e per metà in proporzione all’altezza del piano rispetto al suolo.


La giurisprudenza e gli orientamenti principali

Utilizzo potenziale determina l’obbligo contributivo
La Corte di Cassazione ha ribadito che anche l’uso potenziale di parti comuni basta per generare l’obbligo di contribuzione. In altre parole, se il negozio, pur non servendosi direttamente delle scale, ne potrebbe potenzialmente avvalersi (per manutenzione di tetti comuni, contatori, ecc.), deve partecipare alle spese.

Sentenze chiave

  • Cass. n. 15444/2007 e successivamente n. 21886/2012 hanno confermato che anche i proprietari di locali al piano strada devono contribuire: le scale sono elemento necessario per l’intera struttura e consentono l’accesso ai vani tecnici e alle coperture del condominio.

  • Così anche Cass. n. 2328/1977, n. 9986/2017: chiunque può accedere all’androne o alle scale per adempiere a obblighi tecnico-funzionali, anche i locali con ingresso indipendente.

Pulizia delle scale: criterio in base all’altezza del piano
Secondo la Cassazione, le spese di pulizia delle scale e dei pianerottoli non rientrano nell’art. 1124 c.c., che riguarda solo manutenzione e ricostruzione, ma piuttosto sono considerate servizi per il godimento confortevole delle parti comuni. A tal fine, è applicabile solo il criterio dell’altezza del piano: chi abita ai piani superiori sporca e utilizza di più le scale, quindi paga di più.

Il condominio parziale
Quando una parte dell’edificio – come una scala o un vano – serve solo alcuni condomini, si applica il meccanismo del condominio parziale: solo i condomini che ne traggono utilità devono sostenere le spese relative.


Riepilogo: Locali commerciali con accesso autonomo

Aspetto Principio normativo o giurisprudenziale
Proprietà delle parti comuni Scale, androne e ascensore sono comuni (art. 1117); il condomino non può rinunciarvi (art. 1118)
Obbligo di contribuzione Anche l’uso potenziale obliga alla partecipazione (Cass. n. 15444/2007, n. 21886/2012…)
Ripartizione spese – manutenzione scale/ascensore Art. 1124 c.c.: 50% millesimi, 50% altezza del piano
Pulizia scale Spese ripartite solo in base all’altezza del piano (Cass. n. 432/2007)
Eccezione: condominio parziale Se la scala serve solo alcuni, solo costoro contribuiscono (art. 1123 c.3)

Un negozio al piano terra con ingresso autonomo è comunque tenuto a contribuire alle spese per scale, androne e ascensore. L’uso potenziale e il ruolo strutturale delle parti comuni giustificano l’obbligo, confermato dalla normativa (art. 1117-1118, 1123, 1124 c.c.) e da una solida giurisprudenza. Solo in presenza di convivenze strutturali diverse (es. scale utilizzate da pochi) può applicarsi il regime del condominio parziale.


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27 Ago 2025

Installazione ascensore in condominio: chi paga, detrazioni fiscali 2025 e regole per i dissenzienti

Guida completa alle spese, ai diritti dei condomini e al Bonus Barriere Architettoniche per l’installazione di un nuovo ascensore


Qualche anno fa, in un condominio di Bologna, una signora anziana con difficoltà motorie si trovava praticamente “prigioniera” al terzo piano del suo palazzo. Dopo mesi di discussioni, i condomini hanno finalmente approvato l’installazione di un ascensore, ma non senza polemiche: alcuni vicini si opponevano per ragioni economiche, altri non volevano contribuire perché abitavano al piano terra. È una situazione più comune di quanto si pensi, e che porta con sé interrogativi concreti: chi paga l’ascensore in condominio? cosa succede se alcuni rifiutano di partecipare alla spesa? quali agevolazioni fiscali si possono ottenere nel 2025?

In questo articolo analizziamo in modo chiaro e aggiornato le regole previste dalla legge italiana, i diritti dei singoli condomini e le opportunità offerte dalle detrazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

1. Chi paga?

  • Ascensore di uso comune: quando l’impianto serve tutti i condomini, la spesa va ripartita secondo le quote millesimali, come previsto dal Codice Civile. Si tratta di un’opera rilevante che richiede l’approvazione dell’assemblea condominiale secondo le maggioranze previste (art. 1120 e 1136 c.c.) IdealistaCONDOMINIO NO STRESS.

  • Caso di diniego dell’assemblea per l’installazione: secondo la Legge 13/1989, un condomino disabile (o che assiste il disabile) può installare l’ascensore a proprie spese, a patto che non limiti l’uso delle parti comuni, la sicurezza, la stabilità o il decoro architettonico CONDOMINIO NO STRESSIdealista.

  • Ascensore a uso esclusivo (es. montascale o piattaforma per disabili): in questo caso, il condomino (o condomini) che sostengono la spesa possono procedere in autonomia, senza l’obbligo di approvazione assembleare, se rispettano i requisiti sopra citati IdealistaCONDOMINIO NO STRESS.

2. Se alcuni non partecipano alla spesa…

  • Ascensore condominiale: se solo alcuni condomini contribuiscono alla spesa, solo la quota corrispondente ai millesimi di proprietà di ciascuno è detraibile come bonus Edilportaleanapi.netAgefis.

  • Intervento destinato a disabili: anche se partecipano alla spesa solo uno o più condomini, l’agevolazione fiscale del 75 % viene calcolata sull’intero importo sostenuto, senza ripartizione millesimale anapi.netAgefis.

  • In caso di opposizione immotivata da parte dell’assemblea, si può ricorrere legalmente: Corte di Cassazione, sentenza 18334/2012, riconosce che il diritto all’accessibilità prevale su resistenze illegittime Idealista.

3. Norme sulle detrazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Bonus Barriere Architettoniche – Detrazione 75 % (fino al 31 dicembre 2025)

  • Il bonus 75 % è confermato per l’anno 2025, valido fino al 31 dicembre 2025 EdilportaleARE AscensoriGromiaRinnovabiliInclusyon.

  • Gli interventi ammessi includono: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, purché conformi al DM 236/1989 RinnovabiliGromiaWikipedia.

  • Importi massimi detraibili, variabili in base alla tipologia di edificio:

  • Ripartizione della detrazione:

    • Se l’intervento serve l’intero condominio, la detrazione si applica sulla quota di spesa imputata a ciascun condomino secondo i millesimi EdilportaleAgefisanapi.net.

    • Se l’intervento è destinato esclusivamente a persone con disabilità, il beneficiario può detrarre il 75 % sull’intero ammontare sostenuto anapi.netAgefis.

  • Durata della detrazione: la detrazione si recupera in 5 quote annuali di pari importo (dal 2025, fino a 10 rate per alcune spese) KONE MotusRinnovabiliAgenzia delle EntrateInclusyon.

  • Stop a cessione del credito e sconto in fattura:

    • Dal 1° gennaio 2024, non è più possibile cedere il credito né utilizzare lo sconto in fattura, salvo eccezioni molto specifiche (es: acconto versato nel 2023, reddito basso o disabilità certificata) GromiaRinnovabiliAgenzia delle EntrateInclusyon.

Altre detrazioni possibili

  • Bonus Ristrutturazioni (art. 16-bis TUIR): detrazione del 50 %, fino a un massimo di 96.000 € (fino al 31 dicembre 2024; poi 36 %) per interventi edilizi comprendenti l’eliminazione delle barriere IdealistaCONDOMINIO NO STRESSInclusyon.

  • Superbonus 65 %: se l’intervento di abbattimento barriere avviene con lavori “trainanti”, è possibile fruire del superbonus (aliquota ribassata al 65 % nel 2025), compatibilmente con le regole per gli interventi trainanti Rinnovabili.


Riepilogo sintetico

Situazione Chi paga Detrazione fiscale disponibile
Ascensore condominiale (uso comune) Tutti i condomini, secondo millesimi 75 % sulla quota di spesa individuale
Installazione per disabilità (uso esclusivo) Solo condomino disabile o suoi familiari 75 % sull’intero costo
Assemblea rifiuta intervento per accessibilità Disabile può procedere a spese proprie Stessa detrazione del 75 %
Bonus Ristrutturazioni (art. 16-bis) Chiunque effettua interventi edilizi 50 % (36 % dopo il 2024)
Superbonus 65 % + lavori trainanti Se abbinato a interventi trainanti 65 % sui lavori accessori

L’installazione di un ascensore condominiale richiede chiarezza su procedure condominiali, diritti delle persone con disabilità, e corretto utilizzo delle agevolazioni fiscali. Il quadro normativo italiano attuale (2025) offre strumenti importanti:

  • Legge 13/1989 e DM 236/1989 come pilastri normativi per l’accessibilità;

  • Bonus 75 % fino al 31 dicembre 2025 per ascensori e impianti elevatori;

  • Differenze fondamentali tra uso comune e uso esclusivo della struttura;

  • Possibilità di agire anche senza consenso assembleare se serve a eliminare barriere architettoniche in presenza di condizione di disabilità.

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