Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici e trasferimento del credito d’imposta
Inseriti all’interno del d.l. rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, titolo VI misure fiscali, gli articoli 119 e 121 stabiliscono quali sono gli incentivi che godono del superbonus del 110% e come è possibile ricevere uno sconto direttamente in fattura o trasferire il credito d’imposta.
Premesso che siamo in attesa dell’emanazione di una circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca i dubbi interpretativi, che al momento impattano sul provvedimento, proviamo a fare il punto.
Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Il beneficio che si ottiene è l’incremento delle detrazioni al 110% per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione delle detrazioni in 5 rate annuali di pari importo.
Lo sconto ottenuto può essere trasformato in un credito d’imposta da trasferire o in uno sconto diretto sulla fattura dei lavori.
E’ possibile usufruire del superbonus al 110% per:
- Specifici interventi di efficientamento energetico;
- Interventi di riduzione del rischio sismico;
- Installazione di impianti fotovoltaici;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Possono usufruire del superbonus al 110%:
- Persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di arti e professioni;
- Gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari);
- Le cooperative di abitazione per interventi relativi a immobili di proprietà delle stesse o assegnati ai soci.
Chi scegli di non usufruire delle detrazioni previste può:
- Ricevere uno sconto in fattura di pari importo anticipato dal fornitore;
- Cedere a terzi le proprie detrazioni trasformate in credito d’imposta.
Tali vantaggi non valgono per gli edifici unifamiliari usati come seconde case. In questo momento di difficoltà, per la crisi economica creata dal Covid 19, il legislatore ha preferito privilegiare l’abitazione principale, riservandosi di agire successivamente sugli altri immobili.
Si attende anche qui un chiarimento dall’Agenzia delle Entrate ma, secondo alcune interpretazioni, se l’intervento riguarda un condominio e la seconda casa ne fa parte, anche in questo caso è possibile usufruire del superbonus al 110%
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Ma quali sono gli interventi ammessi?
I commi 1a), 1b) e 1c) dell’art. 119 definiscono che gli interventi ammessi sono:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
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Inoltre, nel comma 2, il decreto stabilisce che attivando uno degli interventi precedentemente descritti è possibile usufruire di detrazioni al 110% anche per opere di efficientamento energetico previste dal d.l. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013.
In altre parole, se ad esempio il condominio delibera di realizzare il cappotto esterno dell’edificio e, contestualmente, di sostituire gli infissi, anche per questo intervento si applicano le detrazioni previste dal superbonus al 110%.
A quali condizioni …
Per poter usufruire delle detrazione è indispensabile che gli interventi eseguiti abbiano come risultato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o della classe energetica più alta raggiungibile.
Il conseguimento di tale obiettivo va dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) da eseguire prima e dopo l’intervento.
Secondo il comma 11 dell’art. 119, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi elencati. Tale visto può essere rilasciato solo dai soggetti previsti dalle corrispondenti norme.
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Inoltre il comma 13 stabilisce che al fine dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’art. 121, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Sismabonus
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a condizione che sia stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.
Se si decide di cedere il credito corrispondete ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista del 19% spetta nella misura del 90 per cento.
Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al commi 1a), 1b) e 1c) dell’art. 119 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le spese ammesse sono quelle relative agli interventi di:
- a) recupero del patrimonio edilizio;
- b) efficienza energetica;
- c) adozione di misure antisismiche;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- e) installazione di impianti fotovoltaici;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno, non può essere usata negli anni successivi, ne può essere richiesta a rimborso.
Guida al Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate – Luglio 2020
Il credito può essere ceduto ad altri soggetti, compresi intermediari finanziari come gli istituti di credito. Il visto di conformità previsto dall’art. 119 è necessario per poter godere delle detrazioni del superbonus del 110% sia per lo sconto diretto in fattura che per la cessione del credito ad altro soggetto.
Per i lavori svolti, trattandosi di opere straordinarie, è in genere dovuto un compenso all’amministratore di condominio. A tale compenso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non possono essere applicate le detrazioni previste dal superbonus al 110%.
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