Passaggio di consegne: quali documenti deve consegnare l’amministratore uscente?
Quali obblighi prevede la legge alla cessazione dell’incarico dell’amministratore uscente?
Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi (art. 1129, comma 8, c.c.). Ma quali sono i documenti oggetto del passaggio di consegne?
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A titolo puramente esemplificativo anche se non esaustivo è fatto obbligo dalla legge la consegna al nuovo amministratore dei seguenti documenti:
- Ultimo bilancio approvato, con reso conto successivo sino al passaggio delle consegne;
- Ultimo bilancio approvato, con reso conto successivo sino al passaggio delle consegne;
- Tabelle millesimali;
- Regolamento condominiale;
- Chiavi e timbri del condominio;
- Registri dei verbali di assemblea;
- Contratti con le ditte fornitrici e relative fatture;
- Libretti di esercizio e documentazione relativa agli impianti comuni;
- Codice fiscale del condominio;
- Passaggio del conto corrente;
- Polizza di assicurazione del fabbricato;
- Certificato di prevenzione incendi;
- Contratto di appalto lavori risanamento facciata, stato di avanzamento lavori, certificato di collaudo e di esecuzione a regola d’arte dell’opera;
- Disciplinare d’incarico con il direttore dei lavori;
- Distinte bancarie dei versamenti ricevuti, oltre a tutta la documentazione afferente;
- Atti giudiziari per i contenziosi che hanno coinvolto il Condominio;
- Certificazione del modello 770, nonché la comunicazione all’anagrafe tributaria dell’ammontare dei beni e servizi, anche per l’amministratore cessato dalla carica per il suo subentro;
- Documentazione di chiusura cassa;
- Ogni altra documentazione condominiale di carattere contabile o amministrativo necessaria o utile alla prosecuzione della gestione corrente.
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