In arrivo i nuovi obblighi sulla normativa antincendi in base all’altezza dei condomini

Incendio in condominio

In arrivo i nuovi obblighi sulla normativa antincendi in base all’altezza dei condomini

Definite modifiche ed integrazioni alle norme di sicurezza antincendi per i condomini


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio scorso il Decreto del 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, che apporta modifiche ed integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

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La nuova normativa riguarda gli edifici con altezza superiore ai 12 metri.

Le disposizioni, contenute nell’allegato 1 del decreto, e che entreranno in vigore dal prossimo 6 maggio 2019, si applicano agli edifici di nuova realizzazione.

Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto saranno adeguati alle nuove normative entro:

  • Il 6 maggio 2020 per le disposizioni riguardanti l’antincendio e di quelle atte a garantire, in caso d’incendio, l’esodo degli occupanti in sicurezza;
  • Il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l’installazione, per edifici con altezza superiore a 54 metri, di impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e del sistema di allarme vocale per scopi di emergenza, prevista per edifici con altezza superiore agli 80 metri;

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L’articolo 2 del citato decreto riguarda i requisiti di sicurezza antincendi delle facciate negli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e di quelli esistenti che siano oggetto d’intervento successivo, al 6 maggio 2019, comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della  complessiva delle facciate stesse.

Le disposizioni non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali,  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto, siano  stati  pianificati,  o  siano  in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate  sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili  del fuoco ai sensi  dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di  entrata in vigore del presente decreto, siano già  in  possesso  degli  atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

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