Come e quando può il singolo condomino revocare l’amministratore


Come e quando può il singolo condomino revocare l’amministratore

Se vi sono gravi inadempienze dell’amministratore è possibile revocarlo senza passare dall’assemblea?


La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni momento dall’assemblea con la maggioranza prevista per la nomina (art. 1136 c.c. secondo comma, la metà degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore) o con le modalità previste dal regolamento di condominio.

La stessa revoca può essere disposta dall’autorità giudiziaria, su riscorso di ciascun condomino, in caso di mancata rappresentanza in giudizio del condominio da parte dell’amministratore, se non presenta il rendiconto della gestione, o in caso di gravi irregolarità.

Nel caso siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto previsto dall’art 1129 c.c., in particolare:

“Costituiscono tra le altre gravi irregolarità:

  1. l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  2. la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  3. la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
  4. la gestione secondo modalità che possono creare confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio dell’amministratore o di altri condomini;
  5. l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  6. qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  7. l’inottemperanza degli obblighi di cui all’articolo 1130, numero 6, 7 e 9;
  8. l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo”.

I condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato dell’amministratore.

Se l’assemblea non decide in tal senso, ciascun condomino piò rivolgersi all’autorità giudiziaria e se la domanda è accolta, per le spese legali può rivalersi sul condominio e a sua volta il condominio sull’amministratore revocato.

La relativa domanda deve essere depositata presso il tribunale competente per territorio. Contro il provvedimento del Tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d’Appello nel termine di dieci giorni dall’avvenuta notifica.

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