Cosa succede ai millesimi se un balcone viene trasformata in veranda?
Che differenza c’è tra i millesimi di proprietà e quelli d’uso?
Può accadere che il proprietario di un balcone decida di chiuderlo trasformandolo in veranda. Sempre che questo sia possibile per ragioni di natura regolamentare o di vincoli di altra natura, non è detto che si debbano variare i millesimi di proprietà.
Ma cosa prevede la norma a tal proposito? In questo caso si applica l’art 69 delle disposizioni attuative del c.c.:
“I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità.
Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma (la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore), del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino”.
Nel caso analizzato, non è detto che la chiusura del balcone e trasformazione in veranda, comporti un incremento di superficie tale da rendere necessario la modifica dei millesimi di proprietà.
Il discorso cambia se si considerano i millesimi relativi all’uso. Se consideriamo ad esempio quelli relativi al riscaldamento, la trasformazione in un locale chiuso del balcone lo rende equiparabile ad ogni altro locale dell’unità immobiliare e, di conseguenza, potenzialmente riscaldabile.
È facoltà dei condomini, anche singolarmente, di chiedere la revisione della relativa tabella millesimale per una corretta ripartizione delle spese.
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