Esclusione dei morosi dal riscaldamento


Esclusione dei morosi dal riscaldamento

All’ammimistratore il potere di escludere dai servizi chi non paga le spese


Per quanto riguarda i morosi, l’art. 63, comma 3, delle Disposizioni Attuative del C.c., recita che “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’Amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”. Rientra quindi in questo caso il riscaldamento centralizzato ma dotato di contabilizzazione separata.

In mancanza di una pronuncia definitiva da parte della Cassazione, la giurisprudenza è divisa. Molti giudici ritengono che non si possa escludere i morosi dalla erogazione dell’acqua perché questo lederebbe valore di rilievo costituzionali come la vita o la salute.

Non mancano però le decisione in senso contrario. Viste anche i recenti provvedimenti (D.P.C. 29 agosto 2016) in materia di erogazione dell’acqua ai disagiati, è opportuno che l’Amministratore di faccia autorizzare dal Giudice.

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