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07 Dic 2020

Si alle assemblee in videoconferenza se lo deicide la maggioranza

Importante modifica all’art. 66, sesto comma, disp.att. c.c. che introduce la possibilità di svolgere le assemblee a distanza non più con l’unanimità ma con la maggioranza dei condomini.


È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020 la Legge 27 novembre 2020, n. 159 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
Durante il dibattito parlamentare è stata apportata un’importante modifica all’art. 66, sesto comma, disp.att. c.c. contenuta nel nuovo art. 5-bis del d.l. n. 125/2020. Secondo questa nuova disposizione «all’articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti: “della maggioranza dei condomini“».
Quindi dal 4 dicembre 2020 il nuovo art. 66, sesto comma, disp. att. c.c. recita così: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione».
Da ora in poi basterà il consenso della maggioranza dei condòmini, al di là del numero dei millesimi, per consentire lo svolgimento delle assemblee (e la partecipazione alle assemblee) in videoconferenza, secondo quello che, al momento, è il tenore letterale della norma, in attesa che si apra il dibattito sulla interpretazione più giusta da dare al principio. 
(Centro Studi Gesticond)

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