Tag: termoregolazione

28 Mar 2017
Contabilizzatore e termoregolazione

Termoregolazione in condominio, mettersi in regola evitando sanzioni

Scade il 30 giugno la proroga, ma cosa bisogna fare?


È risaputo che prendere decisioni in condominio non è cosa semplice e, nonostante l’obbligo di legge per installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, non è scontato raggiungere l’obbiettivo senza intoppi e nei termini previsti dalla legge.

Con il decreto Milleproroghe di fine 2016, il governo ha sbloccato la situazione spostando il termine per adeguarsi dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017.

Da uno studio delle maggiori associazioni di categoria dei proprietari immobiliari, sono ancora molti i condomini che non si sono adeguati e che rischiano di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (da 500 a 2.500 euro per unità immobiliare).

MA QUALI SONO I PASSI DA COMPIERE?

Per prima cosa l’amministratore di condominio deve indire un’assemblea che abbia ad oggetto l’approvazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

Secondo i recenti orientamenti della legge, per gli interventi di risparmio energetico, è sufficiente una deliberazione approvata da 1/3 dei partecipanti che rappresentino almeno 1/3 della proprietà.

Questo orientamento però non si applica per la termoregolazione e contabilizzazione, con la riforma del condominio si è fatta chiarezza su un’ambiguità prevista dal comma 5 dell’art. 26 L. 10/91 (L. 9 gennaio 1991, n. 10 (1). Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.).

È stato chiarito che la maggioranza prevista in questo caso è: la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.

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Questa maggioranza è indispensabile se si pensa che, con l’adozione di termoregolazione e contabilizzazione, cambiano anche i criteri di ripartizione delle spese previsti dai regolamenti.

La legge impone infatti che i costi di riscaldamento siano ripartiti in base all’effettivo consumo.

Non avrebbe infatti senso imporre dei sistemi di contabilizzazione e continuare a ripartire in base ai millesimi, numero di radiatori o metro cubo.

Approvata questa deliberazione, il condominio deve dotarsi di un progetto di un tecnico che si occuperà anche di stabilire i criteri di ripartizione del riscaldamento.

A questo punto, stabilito il tipo di impianto da realizzare, si potranno chiedere i relativi preventivi. Fatta la scelta, il tecnico dovrà poi comunicare al comune anche l’inizio dei lavori.

Tutte le spese per la progettazione, la realizzazione dell’impianto e le modifiche nella centrale termica, vanno ripartite secondo la tabella generale dei millesimi di proprietà.

Anche se il riscaldamento centralizzato fa parte dei beni comuni del condominio, dal punto di allaccio del singolo appartamento, i costi delle modifiche e adeguamenti sono a carico dei singoli proprietari.

Non c’è quindi più tempo da perdere, la scadenza del 30 giugno si avvicina!

 

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30 Dic 2016

Termovalvole e contabilizzatori: slitta al 30 giugno il termine per adeguarsi

Scampato pericolo di incorrere in sanzioni da 500 a 2500 euro per il condominio


Termovalvole e contabilizzatori: tra le altre cose, con il decreto Milleproroghe slittano a giugno i termini per l’installazione obbligatoria di sistemi di termoregolazione individuale e contabilizzazione del calore per gli impianti di riscaldamento centralizzati.

Il precedente D.Lgs. 141/2016 imponeva l’obbligo di tali sistemi entro il 31 dicembre di quest’anno.

Con la proroga la scadenza slitta al 30 giugno 2017. La proroga è comunque subordinata al parere favorevole dell’Unione Europea per evitare procedure d’infrazione per il mancato rispetto della Direttiva europea in materia di efficienza energetica.

Si ha più tempo per adeguarsi e si scongiura anche il pericolo di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per la mancata osservanza della scadenza del 31 dicembre: da 500 a 2.500 euro a unità immobiliare.

Alla base dello slittamento del termine per adeguare gli edifici alle nuove regole ci sono le numerose segnalazioni pervenute alle associazioni di categoria da parte delle aziende esecutrici dei lavori. Troppe richieste in un lasso di tempo troppo breve. Basteranno sei mesi in più?

APPROFONDIMENTI:

Il Riscaldamento e la contabilizzazione obbligatoria

Sanzioni per la mancata installazione delle valvole termostatiche

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28 Nov 2016

Sanzioni per la mancata installazione delle valvole termostatiche

Anche l’amministratore a rischio sanzioni


Per la mancata installazione di sotto-contatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, nel comma 6 e 7 del Dlgs 102/2014, si prevedono sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per unità immobiliare e a carico di ogni proprietario.

Per quanto riguarda l’amministratore ,si deve tener conto del fatto che se gli impianti non rispondono alla legge non possono essere delegati al terzo responsabile, salvo che con la delega non venga dato mandato di adeguamento.

In questo caso quindi la responsabilità torna in capo all’amministratore come responsabile dell’impianto termico condominiale. In alcune regione ad esempio le sanzioni sono previste anche a carico dello stesso amministratore per la mancata installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione o se non funzionano in maniera corretta.

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13 Nov 2016

Il Riscaldamento e la contabilizzazione obbligatoria

Scatta il 31 dicembre 2016 l’obbligo di installare contabilizzatori e termovalvole


Se il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a un edificio sono effettuati tramite teleriscaldamento o teleraffreddamento, o tramite impianto centralizzato, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, l’installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete.

Sempre entro il 31 dicembre 2016 deve essere installato un «sotto-contatore» per ogni unità immobiliare, adatto a misurarne il consumo energetico.

Se l’uso di sottocontatori non è tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun calorifero all’interno delle unità immobiliari.

Il consumo stagionale è quindi dato dal consumo «volontario»,  che potrà essere ricavato dalla lettura dei dispositivi installati, e quello «involontario», che in via presuntiva potrà essere calcolato tenendo conto dei rendimenti dei singoli sotto-sistemi.

Il Dlgs 141/2016 conferma il ricorso alla norma Uni 10200 per la suddivisione delle spese che si basa, semplificando, sui consumi effettivi.Tuttavia, precisa che, ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari superiori al 50%, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

Il restante 30% può essere ripartito, a titolo semplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadrati, o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi la suddivisione può anche essere fatta in base ai soli millesimi di proprietà. In ogni caso, le nuove modalità di ripartizione sono facoltative nei condomìni dove, al 26 luglio 2016, si fosse già provveduto a installare i dispositivi e a suddividere le spese.

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