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13 Nov 2016

Il Riscaldamento e la contabilizzazione obbligatoria

Scatta il 31 dicembre 2016 l’obbligo di installare contabilizzatori e termovalvole


Se il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a un edificio sono effettuati tramite teleriscaldamento o teleraffreddamento, o tramite impianto centralizzato, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, l’installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete.

Sempre entro il 31 dicembre 2016 deve essere installato un «sotto-contatore» per ogni unità immobiliare, adatto a misurarne il consumo energetico.

Se l’uso di sottocontatori non è tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun calorifero all’interno delle unità immobiliari.

Il consumo stagionale è quindi dato dal consumo «volontario»,  che potrà essere ricavato dalla lettura dei dispositivi installati, e quello «involontario», che in via presuntiva potrà essere calcolato tenendo conto dei rendimenti dei singoli sotto-sistemi.

Il Dlgs 141/2016 conferma il ricorso alla norma Uni 10200 per la suddivisione delle spese che si basa, semplificando, sui consumi effettivi.Tuttavia, precisa che, ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari superiori al 50%, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

Il restante 30% può essere ripartito, a titolo semplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadrati, o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi la suddivisione può anche essere fatta in base ai soli millesimi di proprietà. In ogni caso, le nuove modalità di ripartizione sono facoltative nei condomìni dove, al 26 luglio 2016, si fosse già provveduto a installare i dispositivi e a suddividere le spese.

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