Tag: riqualificazione energetica

21 Feb 2017

Spese di ristrutturazione: prorogate al 7 marzo le comunicazioni dell’amministratore

Previsto dalla Legge Finanziaria 2017, l’obbligo di comunicare degli Amministratori di Condominio all’Agenzia delle Entrate.


L’Agenzia delle Entrate comunica che gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017.

Secondo quanto previsto della Legge Finanziaria 2017, il 28 Febbraio, gli Amministratori di Condominio avrebbero divuto comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la ristrutturazione e riqualificazione energetica delle parti comuni.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° Dicembre 2016, articolo 2 stabilisce che:

“[…] 1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini”.

Quest’ulteriore adempimento a carico degli amministratori si scontra con la difficoltà di reperire in così breve tempo i dati richiesti. In molti casi, anche se alcuni dati sono contenuti dall’anagrafe condominiale, risulta difficile rintracciare i dati mancanti richiedendoli ai singoli condòmini o verificare che i dati siano corretti.

Tali difficoltà sono “moltiplicate” dalle innumerevoli casistiche presenti nel condominio.

A ciò si aggiunge la possibilità di incorrere in sanzioni amministrative che vanno da 100 Euro a errore fino a un tetto di 50.000.

Per tali motivi era auspicabile la proroga che è arrivata.

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