Tag: facciata

13 Mar 2019

La sirena dell’allarme posizionata sulla facciata lede il decoro architettonico?

Prima di valutare se vi è il danno va analizzato il caso specifico


Può accadere che, dopo l’installazione della sirena all’esterno dell’immobile, l’amministratore ci richiami “all’ordine”, intimandoci di ripristinare lo stato preesistente della facciata del condominio, per i danni arrecati al decoro architettonico dello stesso. Che l’installazione di una sirena dell’allarme possa arrecare danno all’estetica dell’edificio non è scontato e va analizzato il caso specifico.

In materia di decoro architettonico è sempre molto difficile capire se le parti che si scontrano sull’argomento  hanno torto o ragione.

Anche se l’alterazione del decoro può essere accertato, la dose di discrezionalità è comunque ampia.

Secondo la Cassazione per decoro architettonico dell’edificio devono intendersi quelle linee, sia pur estremamente semplici, che caratterizzano l’estetica dell’edificio. Alterare il decoro sta a significare peggiorare l’estetica dell’edificio, ossia danneggiare economicamente i condòmini in ragione di un deprezzamento complessivo o particolare dell’edificio in conseguenza di quell’intervento.

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Ovviamente chi si lamenta dovrà dimostrare in giudizio l’alterazione del decoro architettonico.

Altre sentenze spiegano come quando si parla di “alterazioni” del decoro bisogna comunque tener conto del contesto in cui queste si applicano e va anche tenuto conto delle modifiche che sono state fatte nel tempo. Non si può chiedere all’ultimo che ha apportato le modifiche di ripristinare lo stato iniziale.

Per evitare ogni problema l’ideale sarebbe avere un regolamento condominiale, contrattuale, che impedisca ogni modificazione della facciata.

In questo contesto l’amministratore potrebbe agire direttamente anche giudizialmente per il ripristino dei luoghi e la rimozione della sirena.

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26 Mag 2017

Rifacimento della facciata, chi è tenuto al pagamento delle spese

Anche i proprietari dei piani interrati sono tenuti a contribuire


Per facciata dell’edificio si intende la superficie esterna dei muri perimetrali o maestri.

È costituita dal muro perimetrale con i suoi accessori di proprietà individuale (finestra, balconi, …).

Gli interventi che vengono fatti devono quindi essere attenti allestetica della facciata e a non alterare il decoro architettonico.

La presunzione di essere parte comune deriva dalla sua aderenza ai muri. Sono parte delle facciate, ma non proprietà comune, le finestre, i balconi, le tapparelle. Come tali sono quindi sottoposte ai vincoli per il rispetto del decoro architettonico. L’assemblea può quindi decidere su forma, colori etc.

Il decoro architettonico di un immobile si valuta in base alla sua linea estetica e non dipende da particolari pregi artistici.

Dopo la legge di riforma del condominio, la facciata è stata esplicitamente introdotta tra le parti comuni, il nuovo art. 1117 del c.c. recita che “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto di godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

  • le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, e pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici e le facciate;”

In merito vi sono state diverse pronunce della cassazione civile che hanno stabilito come la facciata sia da ritenersi a tutti gli effetti come parte dei muri maestri e come tale di proprietà condominiale.

Pertanto, tutti i proprietari, anche quelli dei soli piani interrati, devono partecipare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in proporzione al valore della propria unità immobiliare.

 

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